venerdì 5 luglio 2013

A partire da lunedì 1 luglio 2013 comunicazioni all'Inail solo online



Al via la telematizzazione dei servizi Inail

Da lunedì 01/07/2013 la presentazione di istanze e dichiarazioni, tra l'utenza e l'istituto assicuratore dovrà avvenire tramite la rete. 

Lo precisa l'Inail nella circolare 34/2013, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, del Dpcm 22/7/ 2011 che ha previsto l'informatizzazione dello scambio di notizie tra i privati e la pubblica amministrazione. 

In realtà, già nel luglio 2012 (determina n. 216/2012 del Commissario straordinario) l'Inail ha dettagliato il programma completo della telematizzazione dei propri servizi. 

Con la circolare diffusa ieri, l'Istituto avverte che per gli altri servizi, espressamente indicati in detto programma - per i quali sono in corso di sviluppo le applicazioni on line sul portale - i relativi adempimenti devono avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo della Pec secondo quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale. 

A partire dal 1° luglio 2013, dunque, non sarà più possibile accettare comunicazioni in forma cartacea. 

La disponibilità sul proprio portale dei servizi in questione verrà resa nota dall' Inail man mano che saranno rilasciati in produzione e resi operativi. 

Chi ha bisogno di assistenza può trovare i i numeri da chiamare e le altre informazioni sul sito www.inail.it.

L'obbligo esclusivo del canale telematico è esteso anche al servizio di denuncia comunicazione di infortunio e malattia professionale, per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. 


A tal fine, l'Inail ha rilasciato in produzione da febbraio 2013 una versione aggiornata del servizio on line di denuncia/ comunicazione di infortunio, anche nell'ottica di recepire le disposizioni del Tu Sicurezza che prevede l'obbligo per tutti i datori di lavoro di «comunicare in via telematica all'Inail nonché per loro tramite al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro superiore a tre giorni» (articolo 53, Dpr 1124/65). 

È evidente che questo tipo di comunicazione a fini statistici diverrà operativa solo con la definitiva entrata a regime del Sinp che, a oggi, ancora manca. 

L'invio telematico delle denunce/comunicazioni può avvenire con modalità "on line", "off line" e in cooperazione applicativa nell'ambito del sistema pubblico di connettività (Spc). 

Nel caso in cui, in prossimità della scadenza dei termini di legge per la denuncia/comunicazione (entro due giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio con prognosi superiore a tre giorni escluso quello dell'evento), i datori di lavoro siano impossibilitati ad adempiere all'obbligo in via telematica a causa di difficoltà tecniche riscontrate nell'utilizzo dei servizi on line, dovranno trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio all'Inail inviando via Pec il modulo 4-bis Prest reperibile sul portale dell'Istituto (per l'indirizzo Pec si veda il sito dell'istituto). 


Per provare il disservizio telematico è preferibile la stampa della schermata di errore restituita dal sistema e, comunque, segnalare nel testo il disservizio registrato, anche per consentire all'Istituto di porre in essere interventi migliorativi. 


Fonte: ilsole24ore

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